LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione  delle  aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1-bis, legge  8 agosto 1985, n. 431, entro  i quali ricadono
le aree, assoggettate a vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497
ovvero "ope  legis" in forza degli  elenchi di cui all'art.  1, primo
comma,  legge  8  agosto  1985,   n.  431,  nelle  quali  aree  trova
applicazione  il  vincolo  di inedificabilita'  ed  immodificabilita'
dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29  giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione di  opere insistenti  su aree di  particolare interesse
ambientale individuate  dalla regione  a norma  della legge  8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n. 1497,  fissati con  la sopraccitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale  con deliberazione n. VI/30195 del
25  luglio  1997,  ha  adottato il  progetto  di  piano  territoriale
paesistico regionale  ai sensi dell'art.  3 della legge  regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dall'art. 18  della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. VI/32935  del  5
dicembre  1997,  avente  per  oggetto  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto  di piano  territoriale  paesistico  regionale adottato  con
delibera della  giunta regione Lombardia  n. VI//30195 del  25 luglio
1997";
  Rilevato che,  in base  alla citata  delibera della  giunta regione
Lombardia n.  3859/85 il  vincolo temporaneo di  immodificabilita' di
cui all'art. 1-ter della legge  n. 431/1985 opera sino all'entrata in
vigore del piano paesistico regionale e  non sino alla data della sua
adozione,  e che,  pertanto, allo  stato attuale,  il vincolo  stesso
opera ancora;
  Considerato,   comunque,  che   l'azione  del   piano  territoriale
paesistico regionale,  pur non  facendo venir meno  il regime  di cui
all'art.  1-ter  legge  n.  431/1985,  rende  pur  sempre  necessario
verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano adottato, in
quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regione
Lombardia  n. 31898/88  costituisce  una sorta  di anticipazione  del
piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,  che   la  giunta   regionale,  in   presenza  di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta  di   immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesisticoambientale   conforme   all'adottato   piano   territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
  che in  data 4  maggio 1998  e' pervenuta  l'istanza del  comune di
Foppolo  (Bergamo), di  richiesta  di stralcio  delle  aree ai  sensi
dell'art. 1-ter, legge n. 431/1985 per la realizzazione di una strada
comunale di accesso alla frazione Tegge, da parte del comune;
  che  dalle   risultanze  istruttorie,  cosi'  come   risulta  dalla
relazione  agli  atti del  servizio,  si  evince che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita'  tali  da  giustificare  la
permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n.
431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare   l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito  territoriale n.  12, individuato  e perimetrato
con  deliberazione di  giunta regionale  n. IV/3859  del 10  dicembre
1985;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata  in comune  di Foppolo  (Bergamo),  foglio n.  15, mapp.  nn.
804-108-289-112-113-341-317-318, foglio n. 20,  mapp. n. 352-987, per
la  sola parte  interessata  all'intervento  in oggetto,  dall'ambito
territoriale n. 12 individuato  con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del  10 dicembre 1985, per la realizzazione  di una strada
comunale di accesso alla frazione Tegge, da parte del comune;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n. 1), l'ambito  territoriale n. 12, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e sul  bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dalla legge  regionale 12
settembre 1986, n 54.
    Milano, 29 giugno 1998
                                                Il segretario: Moroni